Autorizzazione Unica Ambientale:
Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza, possiamo garantire anche questi servizi, alleggerendo il committente di compiti altrimenti complicati e onerosi in termini di tempo e di garanzia di successo.
L’autorizzazione unica ambientale (AUA) – obbligatoria per legge - viene rilasciata dallo SUAP (sportello unico per le attività produttive) e non più dall’ato (ATO - Abito Territoriale Ottimale) di competenza e sostituirà gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale tra i quali:
- Nuova autorizzazione agli scarichi di cui al capo ii del titolo iv della sezione ii della parte III del D.lgs. 152/06
- Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne;
L’Autorizzazione Unica Ambientale avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose (autolavaggi), i gestori degli impianti autorizzati devono presentare all’ ATO, almeno ogni anno, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo.
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